Questa guida riguarda gli aspetti organizzativi e documentali, non le scelte cliniche. Il modello in fondo è una base da adattare: fallo verificare dal tuo Ordine regionale o da un legale.
Cosa dice il Codice deontologico
Gli articoli da tenere presenti, nel testo vigente pubblicato dal CNOP:
| Articolo | Cosa prevede | Cosa significa per l'online |
|---|---|---|
| Art. 1 | Le regole valgono anche per prestazioni svolte a distanza, via Internet o con qualunque mezzo elettronico | Nessuna regola «ridotta» per le sedute in video |
| Art. 11 e 17 | Segreto professionale; custodia di appunti, note e registrazioni di ogni genere | Piattaforma, dispositivi e archivi devono proteggere la riservatezza |
| Art. 23 | Compenso pattuito nella fase iniziale del rapporto | Prezzo, modalità di pagamento e disdette nel consenso o in un accordo allegato |
| Art. 24 | Informazioni su prestazioni, finalità, modalità, limiti della riservatezza; durata prevedibile | È il cuore del consenso informato, anche online |
| Art. 31 | Prestazioni a minorenni subordinate, di regola, al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela | Vale anche se il minore si collega da solo |
Per le prestazioni sanitarie vale anche la legge 219/2017: il consenso informato si documenta in forma scritta o con videoregistrazione (art. 1, comma 4) e, per i minori, è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà del minore in relazione all'età e alla maturità (art. 3, comma 2).
Consenso informato e informativa privacy: due cose diverse
È l'errore più comune: un unico modulo «privacy e consenso» che mescola tutto.
| Consenso informato professionale | Informativa privacy | |
|---|---|---|
| Base | Codice deontologico (art. 24), L. 219/2017 | GDPR, art. 13 |
| A cosa serve | Far scegliere in modo consapevole se iniziare la prestazione | Spiegare chi tratta i dati, perché, per quanto tempo e con quali diritti |
| Contenuti | Prestazione, finalità, modalità, durata, limiti della riservatezza, compenso, mezzo online | Titolare, finalità, base giuridica, conservazione, destinatari, diritti, reclamo al Garante |
| Serve la firma? | Sì, o comunque una traccia riconducibile alla persona | L'informativa si consegna; la firma attesta che l'hai consegnata |
Sui dati sanitari: secondo il Garante (provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019, richiamato dal CNOP) il trattamento necessario alla prestazione richiesta dal paziente si basa sulla finalità di cura (art. 9, par. 2, lett. h, GDPR) e non richiede un consenso privacy specifico; il consenso serve invece per finalità diverse dalla cura. L'informativa va data sempre. Tieni i due documenti separati, anche se li fai firmare nello stesso momento.
Cosa deve contenere il consenso per le sedute online
Le linee di indirizzo del CNOP sull'intervento psicologico a distanza (versione del 31 marzo 2020, che rimanda anche al documento CNOP del 2017 sulla digitalizzazione della professione) elencano i temi da affrontare nel consenso per i servizi online: privacy e riservatezza, struttura e durata dei servizi, rischi potenziali, limiti del mezzo di comunicazione, compenso, misure di sicurezza, affidabilità della connessione, attrezzature e competenze tecnologiche, possibilità di incomprensioni, tenuta e conservazione delle informazioni, gestione del rischio, disponibilità e tempi di contatto, regole di partecipazione e politiche di cancellazione, alternative all'intervento online.
In pratica, una checklist:
- Chi sei: nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e Ordine regionale, luogo da cui lavori.
- La prestazione: di che si tratta, con quali finalità e modalità, in termini comprensibili.
- Durata prevedibile e frequenza, quando la prestazione è continuativa.
- Compenso: importo, rivalsa ENPAP, eventuale bollo, modalità di pagamento, policy di disdetta.
- Il mezzo: piattaforma usata, come si riceve il link, cosa serve (dispositivo, connessione, cuffie).
- Sicurezza: misure adottate dal professionista; impegni chiesti alla persona (account personale, dispositivo non condiviso).
- Limiti dell'online e cosa succede in caso di problemi tecnici (ad esempio: si prosegue al telefono o si recupera la seduta).
- Riservatezza e suoi limiti di legge, come per le sedute in studio.
- Setting: collegarsi da un luogo riservato; impegno reciproco a non registrare senza accordo scritto.
- Emergenze: recapiti, luogo da cui la persona si collega di solito, un contatto di riferimento se la persona è d'accordo.
- Minori: chi firma e come vengono coinvolti i genitori.
- Revoca: la persona può interrompere e revocare il consenso in qualsiasi momento.
Quando va chiesto (di nuovo)
Secondo le indicazioni del CNOP sulle prestazioni a distanza:
- Nuovo paziente o nuovo intervento: il consenso serve sempre.
- Percorso già avviato che passa online senza cambiare metodo e finalità: non serve un nuovo consenso, cambia solo il setting. Conviene comunque aggiungere le informazioni sul mezzo (piattaforma, problemi tecnici, emergenze).
- Percorso che passa online cambiando metodo o finalità: serve un nuovo consenso.
Come si raccoglie a distanza: firma e prova
Il CNOP indica come strada preferibile il modulo firmato restituito anche per via telematica e conservato nella documentazione. In alternativa:
- uno scambio di email (meglio se PEC) in cui descrivi finalità e modalità e la persona risponde dichiarando di aver capito e di essere d'accordo;
- se non hai un indirizzo email sicuramente riconducibile alla persona, la registrazione audio o video della tua spiegazione e della sua dichiarazione di consenso.
Il punto essenziale è che resti una traccia riconducibile alla persona che ha espresso il consenso.
Sul tipo di firma: una firma elettronica «semplice» (ad esempio la conferma con un codice ricevuto sul telefono) è valida, ma il suo valore come prova è valutato caso per caso dal giudice in base a sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (Codice dell'amministrazione digitale, art. 20, comma 1-bis). La firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ha un valore probatorio più forte. Per un consenso informato la firma semplice con identificazione della persona è la soluzione più diffusa; conserva il documento firmato con data e ora.
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Minori: serve la firma di entrambi i genitori?
Di regola sì. L'art. 31 del Codice deontologico subordina le prestazioni ai minorenni al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il Codice civile prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata di comune accordo (art. 316) e che le decisioni di maggiore interesse relative alla salute siano assunte di comune accordo anche dopo la separazione (art. 337-ter).
Nella pratica:
- fai firmare entrambi i genitori, anche se separati, e conserva una copia del documento d'identità di chi firma;
- se un genitore non è raggiungibile o non è d'accordo, chiedi indicazioni al tuo Ordine prima di iniziare: l'art. 31 prevede anche il caso in cui lo psicologo, in assenza di consenso, ritenga necessario l'intervento, con l'obbligo di informare l'Autorità tutoria;
- spiega al minore, con parole adatte all'età, cosa succederà: la L. 219/2017 chiede di tenere conto della sua volontà;
- online, concorda con i genitori dove e con quale dispositivo il minore si collega.
Per gli aspetti amministrativi (a chi intestare la fattura, quale codice fiscale inviare al Sistema TS) vedi la guida alla fatturazione per pazienti minorenni.
Registrazione delle sedute
- Da parte tua: registra solo se c'è un motivo (ad esempio supervisione o formazione), con un consenso specifico e separato che indichi finalità, chi accede, per quanto tempo si conserva e come si cancella. L'art. 17 del Codice deontologico chiede di custodire anche le registrazioni.
- Da parte del paziente: puoi inserire nel consenso un impegno reciproco a non registrare la seduta senza accordo.
- Le piattaforme: verifica che la registrazione automatica e le trascrizioni automatiche siano disattivate.
Piattaforma e sicurezza: cosa scrivere e cosa controllare
Il consenso deve dire quale strumento usi e quali misure di sicurezza adotti. Prima di scriverlo, controlla:
- che la piattaforma usi cifratura delle comunicazioni e permetta stanze o link non pubblici;
- dove sono trattati i dati e se il fornitore offre un accordo sul trattamento dei dati (art. 28 GDPR) quando tratta dati per tuo conto;
- di usare account professionali, non personali, e dispositivi aggiornati e protetti da password;
- di non scambiare contenuti clinici in chat o via email non protetta.
Nell'informativa privacy indica anche i fornitori che trattano dati per tuo conto, ad esempio il gestionale e la piattaforma video.
Emergenze a distanza: cosa concordare all'inizio
Online non puoi intervenire di persona. Per questo il consenso dovrebbe prevedere, in modo semplice:
- il luogo da cui la persona si collega di solito e un numero di telefono per ricontattarla se la connessione cade;
- un contatto di riferimento, se la persona è d'accordo a indicarlo, e in quali casi potrà essere chiamato;
- il richiamo ai servizi di emergenza: in Italia il 112, numero unico di emergenza europeo; se la persona si collega dall'estero, i numeri del Paese in cui si trova;
- i tuoi tempi di risposta fuori dalle sedute, per chiarire che i messaggi non sono un canale di emergenza.
Le linee di indirizzo CNOP del 2020 ricordano che, in caso di rischio valutato o di emergenza sanitaria, il professionista contatta il 112 o il 118. Come gestire clinicamente queste situazioni esula da questa guida.
Da verificare: se lavori con persone che vivono stabilmente all'estero, chiedi al tuo Ordine quali regole si applicano. A ottobre 2026 non risultano linee guida CNOP sulle prestazioni a distanza più recenti di quelle citate: controlla sul sito del CNOP se ne sono uscite di nuove.
Modello da adattare
Per i minori aggiungi i dati e la firma di entrambi i genitori (o del tutore). Il modello non sostituisce la verifica del tuo Ordine o di un legale. Per l'accordo su compenso e disdette puoi partire dal modello della policy disdette.
Come aiuta Fuoriseduta
Fuoriseduta propone testi base per l'informativa privacy, il consenso informato e il consenso alle prestazioni online, da personalizzare. Il paziente li firma dal telefono nella sua area con un codice monouso ricevuto via email (firma elettronica semplice, con data e ora registrate) e tu li trovi archiviati nella sua scheda. Il link alla videochiamata parte insieme al promemoria della seduta. Per capire cosa guardare in un gestionale leggi come scegliere un gestionale per psicologi.
Domande frequenti
Per le sedute online serve un consenso informato diverso?
Serve un consenso che contenga anche le informazioni sul mezzo: piattaforma, sicurezza, limiti della comunicazione a distanza, problemi tecnici ed emergenze. Se un percorso già avviato passa online senza cambiare metodo e finalità, secondo il CNOP non serve un nuovo consenso, ma conviene integrare queste informazioni.
Il consenso informato e l'informativa privacy possono stare nello stesso foglio?
Meglio di no: hanno basi e contenuti diversi. Il consenso informato nasce dal Codice deontologico e dalla L. 219/2017, l'informativa dall'art. 13 del GDPR. Puoi farli firmare nello stesso momento, ma come documenti separati.
Per un minorenne basta la firma di un genitore?
Di regola no: servono entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, anche se separati. Se uno dei due non è raggiungibile o non è d'accordo, chiedi indicazioni al tuo Ordine prima di iniziare.
Una firma con codice via SMS è valida per il consenso?
È una firma elettronica semplice: è valida, ma il suo valore come prova è valutato dal giudice in base a sicurezza e integrità del documento. Conserva il documento firmato con data, ora e i dati che identificano chi ha firmato.
Posso registrare le sedute online?
Solo con un consenso specifico e separato che spieghi perché registri, chi accede, per quanto tempo conservi e come cancelli. Le registrazioni vanno custodite come ogni altra documentazione (art. 17 del Codice deontologico).
Fonti
Fonti consultate a ottobre 2026.
- Codice deontologico degli psicologi italiani, testo vigente – artt. 1, 11, 17, 23, 24, 31
- CNOP – Prestazioni a distanza, consenso informato e trattamento dei dati
- CNOP – Linee di indirizzo per l'intervento psicologico a distanza, versione del 31 marzo 2020 – contenuti del consenso, modalità di raccolta
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – artt. 1 e 3
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – artt. 9, 13 e 28
- Garante privacy – Provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019, chiarimenti sui dati sanitari
- Codice civile, artt. 316 e 337-ter
- Codice dell'amministrazione digitale, art. 20
Fuoriseduta manda i promemoria, incassa, emette le fatture con ENPAP e bollo e le invia al Sistema TS. Guarda la demo senza registrarti e lascia la tua email per ricevere un avviso all'apertura.
Contenuto informativo, aggiornato a ottobre 2026: non sostituisce il parere del tuo commercialista o consulente. Le norme cambiano: controlla sempre le fonti ufficiali indicate.