Non è una consulenza fiscale: per i casi concreti, soprattutto quelli segnati «Da verificare», confrontati con il commercialista.
Quali prestazioni dello psicologo sono sanitarie?
L'esenzione IVA dell'art. 10, n. 18, DPR 633/1972 richiede due condizioni insieme:
- requisito soggettivo: la prestazione è resa da un professionista sanitario; per gli psicologi lo prevede espressamente il DM 17 maggio 2002, e dalla legge 3/2018 la psicologia è ordinata tra le professioni sanitarie;
- requisito oggettivo: la prestazione è di diagnosi, cura o riabilitazione della persona, anche a carattere preventivo, con lo scopo principale di tutelarne, mantenerne o ristabilirne la salute.
Il secondo requisito viene dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenze Kügler, C-141/00, d'Ambrumenil, C-307/01, e Unterpertinger, C-212/01) recepita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 2005: conta lo scopo della prestazione, non il titolo di chi la rende. L'Agenzia ha ribadito che i due requisiti devono sussistere congiuntamente nella risoluzione 9/E/2026 (dedicata a osteopati, chiropratici e altre figure), che riporta anche il testo del DM 17 maggio 2002 con l'elenco che comprende gli psicologi. Dal 1° gennaio 2027 la stessa esenzione si trova nell'art. 37, comma 1, lettera t), del Testo unico IVA (d.lgs. 10/2026).
Quindi una stessa competenza (per esempio un test psicologico) può essere esente o imponibile a seconda del fine: valutazione diagnostica per impostare una cura → esente; valutazione per selezionare un candidato in azienda → IVA.
Elenco: sanitarie, non sanitarie e casi dubbi
| Attività | Natura | IVA in ordinario |
|---|---|---|
| Colloqui clinici, sostegno psicologico, psicoterapia | Sanitaria | Esente |
| Valutazione psicodiagnostica a fini di cura | Sanitaria | Esente |
| Riabilitazione (per esempio neuropsicologica) | Sanitaria | Esente |
| Formazione, docenze, workshop per aziende o enti | Non sanitaria | 22% (salvo i casi dell'art. 10, n. 20, vedi sotto) |
| Supervisione clinica a colleghi | Non sanitaria (servizio al professionista, non cura di una persona) | 22% |
| Consulenza organizzativa, benessere aziendale non clinico | Non sanitaria | 22% |
| Selezione del personale, assessment, orientamento professionale | Non sanitaria | 22% |
| Coaching, consulenza di sviluppo personale non clinica | Non sanitaria | 22% |
| Ricerca, scrittura, attività editoriale | Non sanitaria | 22% |
| Consulenza tecnica d'ufficio (CTU) o di parte (CTP) in tribunale | In genere non sanitaria | 22% – Da verificare caso per caso |
| Perizie per assicurazioni (danno psichico) | Non sanitaria secondo la prassi (circolare 4/E/2005, risoluzione 36/E/2006) | 22% |
| Sportello d'ascolto a scuola, interventi di prevenzione in gruppo | Da verificare: dipende dallo scopo e dal contenuto | Esente se finalizzati alla tutela della salute |
| Psicoterapia personale per colleghi in formazione | Da verificare: è comunque una cura della persona | Probabilmente esente |
Perizie e consulenze per il tribunale: hanno l'IVA?
Di regola sì. La Corte di giustizia (d'Ambrumenil e Unterpertinger) e la circolare 4/E/2005 escludono dall'esenzione le prestazioni il cui scopo principale è fornire un parere per una decisione giuridica (di un giudice, di un'assicurazione, di un ente previdenziale), perché non mirano a tutelare la salute della persona valutata. Come riassume la risoluzione 36/E/2006, sono escluse in particolare le perizie dei medici e le consulenze medico-legali sullo stato di salute finalizzate al riconoscimento di benefici economici (per esempio verso assicurazioni o enti previdenziali); nel nuovo Testo unico IVA (d.lgs. 10/2026, art. 37, comma 7) la regola resta per le prestazioni di medicina legale.
Per le perizie psicologiche (per esempio in materia di affidamento dei figli o di danno psichico) l'applicazione analogica è l'interpretazione più diffusa, ma non risulta una pronuncia dell'Agenzia specifica per gli psicologi: Da verificare con il commercialista prima di emettere la fattura, valutando lo scopo dell'incarico.
La formazione è sempre con IVA?
L'art. 10, n. 20, DPR 633/1972 esenta le prestazioni didattiche e di formazione rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da enti del Terzo settore. L'esenzione riguarda l'ente che organizza il corso, non i docenti: secondo la risoluzione 100/E del 2005, richiamata dall'Agenzia nella risposta a interpello 457/2021 sui relatori di corsi organizzati dagli Ordini, il professionista con partita IVA che tiene lezioni per un ente accreditato fattura con IVA. Dal 2027 questa esenzione è all'art. 37, comma 1, lettera v), del Testo unico IVA. Fa eccezione chi organizza e gestisce un intero corso in proprio come istituto riconosciuto.
Un'altra esenzione riguarda i corsi di formazione del personale pagati da enti pubblici (art. 14, comma 10, legge 537/1993): Da verificare con il commercialista se si applica al tuo incarico, perché la prassi la riconosce per i corsi nel loro insieme e non per singole docenze.
Come si fattura una prestazione non sanitaria
In regime ordinario
- IVA al 22% calcolata su compenso più rivalsa ENPAP (il contributo integrativo entra nella base imponibile).
- Ritenuta d'acconto del 20% sul compenso (non sulla rivalsa) se il cliente è un sostituto d'imposta: azienda, ente, studio, PA (art. 25 DPR 600/1973).
- Niente bollo se la fattura è tutta con IVA.
- Fattura elettronica via SdI, anche verso un privato: il divieto di SdI vale solo per le prestazioni sanitarie alle persone fisiche.
Esempio con dati inventati: giornata di formazione per un'azienda, 1.000 euro.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Compenso | 1.000,00 € | |
| Rivalsa ENPAP 2% | 1.000 × 2% | 20,00 € |
| Imponibile IVA | 1.000 + 20 | 1.020,00 € |
| IVA 22% | 1.020 × 22% | 224,40 € |
| Totale fattura | 1.020 + 224,40 | 1.244,40 € |
| Ritenuta d'acconto 20% | 1.000 × 20% | −200,00 € |
| Netto da pagare | 1.244,40 − 200 | 1.044,40 € |
In regime forfettario
- Niente IVA (dicitura del forfettario, natura N2.2 nella fattura elettronica).
- Niente ritenuta d'acconto.
- Bollo da 2 euro se il totale supera 77,47 euro, assolto con il bollo virtuale della fattura elettronica: vedi Imposta di bollo sulle fatture sanitarie.
- Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari dal 1° gennaio 2024.
Stesso esempio nel forfettario: 1.000 + 20 (rivalsa) = 1.020 euro, più 2 euro di bollo se lo addebiti: 1.022 euro. I compensi concorrono alla soglia degli 85.000 euro come le sedute.
La rivalsa ENPAP si applica anche alla formazione?
Sì. Il contributo integrativo del 2% si applica ai corrispettivi lordi dell'attività professionale dello psicologo (art. 8, comma 3, d.lgs. 103/1996 e Regolamento ENPAP), e l'ENPAP chiarisce che vi rientrano anche attività non cliniche come formazione, consulenza aziendale, ricerca e didattica; restano fuori solo le attività del tutto estranee alla professione. Da verificare per il 2027: la riforma ENPAP che porterebbe l'integrativo al 4% attende l'approvazione dei Ministeri.
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Le prestazioni non sanitarie vanno al Sistema TS?
No. Il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie le spese sanitarie delle persone fisiche per la dichiarazione precompilata: una docenza, una supervisione o un percorso di coaching non sono spese sanitarie detraibili e non si trasmettono. Se per errore hai inviato una spesa non sanitaria, va cancellata entro i termini: vedi la guida al Sistema TS.
Ho fatto coaching a un privato: fattura in PDF o elettronica?
Elettronica via SdI. Il divieto riguarda solo le prestazioni sanitarie a persone fisiche; per tutto il resto vale l'obbligo generale di fattura elettronica. Al privato senza partita IVA si indica il codice destinatario «0000000» con il suo codice fiscale e gli si consegna una copia (anche in PDF), mentre l'originale resta disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Approfondimento: Fattura elettronica per lo psicologo: quando è obbligatoria verso aziende, enti e PA.
E se nella stessa fattura a un paziente ci sono voci sanitarie e non sanitarie?
Se il documento è unico e il destinatario è una persona fisica, prevale il divieto: si emette una fattura non elettronica (carta o PDF). Al Sistema TS si comunica solo la parte sanitaria, se distinguibile. Per chiarezza, di solito conviene tenere separate le due cose.
Errori frequenti
- Mettere «esente art. 10, n. 18» su una docenza perché la fa uno psicologo: conta lo scopo, non il titolo.
- Inviare al Sistema TS fatture di formazione o supervisione.
- Mandare in PDF una fattura non sanitaria a un'azienda: serve la fattura elettronica.
- Dimenticare la rivalsa ENPAP sulle attività non cliniche.
- Calcolare l'IVA solo sul compenso, senza la rivalsa ENPAP.
- Applicare la ritenuta nel forfettario: i forfettari non la subiscono.
- Usare la stessa numerazione in due programmi diversi senza coordinarli: se emetti le fatture ai pazienti con un gestionale e quelle elettroniche con un altro strumento, concorda con il commercialista una serie distinta (per esempio «12/2027» e «3/E/2027»), perché serve un numero che identifichi ogni fattura in modo univoco.
Cosa fa Fuoriseduta (e cosa no)
Fuoriseduta è pensata per le prestazioni sanitarie ai pazienti: fattura in PDF all'incasso con rivalsa ENPAP, bollo e dicitura del regime, e invio al Sistema TS. Non emette fatture elettroniche SdI né fatture con IVA: per formazione, supervisioni o consulenze ad aziende ed enti serve un altro strumento, per esempio i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate o il programma del commercialista. Per scegliere il gestionale giusto per il tuo studio vedi Gestionale per psicologi: come scegliere.
Domande frequenti
La supervisione a un collega è esente IVA?
In genere no: è un servizio reso a un professionista e non una cura della persona, quindi in regime ordinario ha l'IVA al 22%. Nel forfettario si fattura senza IVA, con rivalsa ENPAP, bollo sopra 77,47 euro e fattura elettronica.
Lo psicologo forfettario deve mettere l'IVA sulla formazione?
No, nel forfettario nessuna fattura ha IVA. Serve però la fattura elettronica, il bollo da 2 euro sopra 77,47 euro e la rivalsa ENPAP del 2%.
Una CTU in tribunale è una prestazione sanitaria?
Di regola no: secondo la Corte di giustizia UE e la circolare 4/E/2005 le consulenze per una decisione giudiziaria non mirano alla tutela della salute e sono soggette a IVA. Per le perizie psicologiche non c'è una pronuncia specifica: verifica con il commercialista.
Le fatture di formazione vanno al Sistema Tessera Sanitaria?
No, al Sistema TS vanno solo le spese sanitarie delle persone fisiche. Formazione, supervisione, coaching e consulenze aziendali restano fuori.
Devo applicare la rivalsa ENPAP alle docenze?
Sì, il contributo integrativo del 2% riguarda tutti i compensi dell'attività professionale di psicologo, comprese formazione e didattica. Restano esclusi solo i redditi da attività del tutto estranee alla professione.
Fonti
Fonti consultate a ottobre 2026.
- DPR 633/1972, art. 10, n. 18 e n. 20
- Agenzia delle Entrate – risoluzione 9/E/2026 – requisiti congiunti dell'esenzione e testo dell'art. 1 del DM 17 maggio 2002 (GU n. 189/2002), che include gli psicologi
- Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 36/E/2006, che richiama la circolare 4/E/2005
- Agenzia delle Entrate – risposta a interpello n. 457/2021 – docenze dei relatori con partita IVA soggette a IVA, con richiamo alla risoluzione 100/E/2005
- ENPAP – nota del 2026 sul trattamento previdenziale dei compensi – contributi anche su formazione, consulenza aziendale, ricerca e didattica
- DPR 600/1973, art. 25 – ritenuta sui compensi di lavoro autonomo
- d.lgs. 81/2025 – divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone fisiche
- Euroconference News – divieto di fatturazione elettronica per operazioni sanitarie a regime (gennaio 2026) (commento)
- d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 – Testo unico IVA, art. 37 – comma 1, lettere t) e v), e comma 7 (medicina legale)
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Contenuto informativo, aggiornato a ottobre 2026: non sostituisce il parere del tuo commercialista o consulente. Le norme cambiano: controlla sempre le fonti ufficiali indicate.