Questa guida riguarda cosa puoi dire quando ti presenti al pubblico. Le informazioni che il sito deve contenere per legge (dati fiscali, privacy, cookie) sono nella guida al sito web dello psicologo.
Lo psicologo può fare pubblicità?
Sì. Il divieto di pubblicità per le professioni regolamentate è caduto con il d.l. 223/2006 (decreto Bersani, art. 2) ed è stato sostituito da regole di contenuto. Oggi le norme che contano sono quattro:
| Norma | Cosa prevede | In pratica |
|---|---|---|
| DPR 137/2012, art. 4 | Pubblicità informativa ammessa con ogni mezzo su attività, specializzazioni, titoli, struttura dello studio e compensi; deve essere veritiera e corretta, non equivoca, ingannevole o denigratoria e non deve violare il segreto professionale | Sito, social, Google, inserzioni a pagamento: il mezzo è libero, il contenuto no |
| Codice deontologico, art. 40 | Pubblicità informativa su titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzo e costi complessivi, trasparente e veritiera, rispettosa del decoro e della serietà scientifica; vieta comportamenti scorretti per procacciarsi clientela | Il controllo è del Consiglio dell'Ordine; un messaggio non veritiero è violazione deontologica |
| L. 145/2018, art. 1, c. 525 (testo del d.l. 69/2023) | Le comunicazioni informative degli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie possono contenere solo le informazioni del d.l. 223/2006, escluso ogni elemento attrattivo e suggestivo, tra cui offerte, sconti e promozioni | Niente «-30% questo mese», niente toni da campagna commerciale |
| L. 145/2018, art. 1, c. 536 | In caso di violazione l'Ordine procede in via disciplinare e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni | Al procedimento disciplinare si aggiungono possibili sanzioni dell'Autorità |
Il comma 525 riguarda gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie del capo II della L. 3/2018, e l'art. 9 di quella legge, che dal 2018 ha reso la psicologia una professione sanitaria, sta proprio in quel capo: la regola vale quindi anche per psicologhe e psicologi. Valgono poi le regole generali sulle pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 206/2005) e sulla pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/2007), richiamate dallo stesso DPR 137/2012.
Quale Codice deontologico vale? Quello che il CNOP pubblica come «testo vigente». La revisione approvata con il referendum del 2023 è rimasta in vigore dal 1° dicembre 2023 al 24 dicembre 2024: il Consiglio di Stato (sez. III, sentenza n. 10376/2024) ha annullato l'esito del referendum perché non era stata messa al voto anche la premessa etica. Se trovi online articoli del Codice con un testo diverso, controlla che non citino la versione annullata.
Accanto al Codice deontologico, alcuni Ordini regionali hanno un regolamento proprio sulla pubblicità, che può essere più dettagliato: quello della Toscana, per esempio (approvato nel 2011), vieta i testimonial sul sito professionale e considera lesiva del decoro la comunicazione che usa il prezzo come principale leva contro la concorrenza. Prima di una campagna, controlla le regole del tuo Ordine.
Cosa si può scrivere: i contenuti ammessi
Chi sei
- Nome e cognome, titolo professionale («Psicologa», «Psicologo»), Ordine regionale e numero di iscrizione: permettono a chiunque di verificarti sull'Albo.
- Psicoterapeuta solo se hai la specializzazione quadriennale riconosciuta (L. 56/1989, art. 3) e il titolo risulta annotato nel tuo Albo.
- Titoli di studio conseguiti, con il nome esatto: laurea, specializzazione, master universitario di I o II livello, dottorato. Non titoli in corso o abbreviazioni ambigue.
- Esperienze verificabili: ruoli in enti pubblici, incarichi universitari, collaborazioni.
Cosa fai e come lavori
- Le aree di intervento e le prestazioni (colloquio psicologico, psicoterapia individuale o di coppia, valutazione psicodiagnostica, sostegno alla genitorialità…), descritte in modo comprensibile.
- L'orientamento teorico e il metodo, con i loro limiti: un'informazione completa, non una promessa.
- Dove e come: indirizzo, sedute in studio o online, accessibilità, lingue, orari.
- Durata e frequenza tipica delle sedute, come si prenota, come si disdice.
Quanto costa
Il prezzo si può pubblicare, ed è anzi la parte più trasparente della comunicazione. Scrivi il prezzo completo: onorario, rivalsa ENPAP del 2% e marca da bollo quando dovuta. Una formula chiara è «Seduta individuale, 50 minuti: 70 € più rivalsa ENPAP 2% (totale 71,40 €)»; sopra 77,47 € aggiungi la marca da bollo da 2 €. Per come si arriva al prezzo vedi la guida alle tariffe dello psicologo.
Contenuti divulgativi
Articoli, post e video che spiegano temi di psicologia sono ammessi e spesso utili. Devono rispettare la serietà scientifica (art. 40) e non trasformarsi in consulenze personalizzate pubbliche. Le fonti vanno citate quando riporti dati o ricerche.
Cosa non si può scrivere: gli errori più frequenti
| Da evitare | Perché | Alternativa informativa |
|---|---|---|
| «La migliore psicologa di Torino» | Superlativo non verificabile, suggestivo | «Psicologa psicoterapeuta a Torino, iscritta all'Albo del Piemonte n. …» |
| «Risolvi l'ansia in 5 sedute» | Promessa di risultato; in ambito clinico il compenso non può nemmeno dipendere dall'esito (art. 23) | «Percorsi brevi focalizzati, con obiettivi concordati all'inizio» |
| «Sconto del 30% solo a ottobre» | Promozione a tempo: elemento attrattivo escluso dal c. 525 | Il prezzo pieno, con eventuali tariffe ridotte e i criteri per accedervi |
| Recensioni o frasi di pazienti sul sito | Testimonianze: suggestive e a rischio per il segreto professionale | Descrizione del metodo e della formazione |
| «Specialista in disturbi alimentari» senza titolo | «Specialista» evoca un titolo che non hai | «Mi occupo di…», «Formazione in…» con il titolo esatto del corso |
| «Diversamente da altri colleghi, io…» | Confronto e giudizio sui colleghi (art. 36) | Descrivere il tuo approccio senza paragoni |
| Foto prima e dopo, storie di casi | Suggestive e potenzialmente identificative | Contenuti divulgativi generali |
Due casi richiedono più attenzione.
Testimonianze e recensioni. Pubblicare frasi di pazienti è la scelta più rischiosa: anche con il consenso, l'interessato rivela di essere in cura e il messaggio diventa suggestivo. Il tema delle recensioni su Google e sulle piattaforme è trattato a parte nella guida alle recensioni online per psicologi.
Offerte e gratuità. Un prezzo ridotto stabile, con criteri chiari (studenti, redditi bassi), è un'informazione. Uno sconto a scadenza o un «regalo» per chi prenota subito è una promozione. Il caso del primo incontro senza costi ha una guida dedicata: primo colloquio gratuito.
Fuoriseduta manda i promemoria, incassa, emette le fatture con ENPAP e bollo e le invia al Sistema TS. Guarda la demo senza registrarti e lascia la tua email per ricevere un avviso all'apertura.
Sui social: regole pratiche
I social sono «mezzi di comunicazione» come il sito: si applicano le stesse regole. Il punto di partenza è una bio che dica chi sei e come lavori, senza slogan.
In più:
- Profilo professionale riconoscibile. Nella bio: nome, titolo, Ordine e numero di iscrizione, città o «anche online». Se usi un nome di fantasia per la pagina, i tuoi dati devono comunque essere facili da trovare.
- Separa profilo personale e professionale. Il Codice chiede di evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata (art. 28): un profilo dedicato aiuta.
- Mai confermare un rapporto professionale in pubblico. Non rispondere a un commento in modo che si capisca che la persona è in terapia con te, non ripubblicare messaggi o storie dei pazienti, non mettere «mi piace» che possano rivelare un rapporto. Anche il solo fatto che una persona sia in terapia con te è un'informazione riservata: il segreto professionale copre anche le prestazioni effettuate o programmate (art. 11).
- Niente consulenze nei commenti o nei messaggi diretti. Se qualcuno chiede aiuto in pubblico, rispondi in modo generale e invita a un contatto privato; per le emergenze indica i numeri di emergenza.
- Inserzioni a pagamento. Sono ammesse se il testo è informativo. Evita immagini e testi «da campagna»: urgenza («ultimi posti»), offerte, paura («se non intervieni ora…»).
- Collaborazioni con marchi. Se promuovi un prodotto o un servizio di terzi, deve essere coerente con la professione e riconoscibile come contenuto commerciale. Non usare il titolo di psicologo per dare credibilità scientifica a un prodotto.
- Divulgazione. Contenuti accurati, con fonti; nessun caso reale, anche se modificato, se c'è il rischio che qualcuno si riconosca.
Sito web: cosa scrivere nelle pagine principali
Una struttura semplice che rispetta le regole:
| Pagina | Cosa scrivere | Cosa evitare |
|---|---|---|
| Home | Chi sei, cosa fai, dove e come ricevi, come prenotare | Slogan con promesse, superlativi |
| Chi sono | Titoli esatti, iscrizione all'Albo, esperienze, orientamento | Titoli in corso, «specialista» generico |
| Di cosa mi occupo | Aree di intervento descritte in modo comprensibile | Elenchi di diagnosi con promesse di guarigione |
| Come lavoro | Primo incontro, durata e frequenza, online, riservatezza | Garanzie di durata o di risultato |
| Costi | Prezzo per prestazione, rivalsa ENPAP, bollo, pagamenti, detraibilità, disdette | Sconti a tempo, «prezzi imbattibili» |
| Contatti | Indirizzo, telefono o modulo, orari | Moduli che chiedono dettagli clinici |
Il modulo di contatto merita attenzione: chiedi solo nome, recapito e disponibilità, senza invitare a descrivere il problema. I dati sanitari raccolti dal sito sono comunque dati particolari ai sensi del GDPR: vedi la guida GDPR per psicologi.
Fuoriseduta offre a ogni professionista una pagina di prenotazione che mostra titolo, Albo e numero di iscrizione, prestazioni con durata e prezzo totale e la regola di disdetta: un contenuto informativo che puoi collegare dal sito o dalla bio dei social.
Checklist prima di pubblicare
- Il messaggio dice chi sei con titolo, Ordine e numero di iscrizione?
- Ogni titolo citato è conseguito, con il nome esatto?
- C'è qualche promessa di risultato o di durata garantita? Toglila.
- Ci sono superlativi («il migliore», «il più esperto») o confronti con colleghi? Toglili.
- Il prezzo è completo di rivalsa ENPAP e bollo, senza scadenze o sconti a tempo?
- Ci sono frasi, foto o storie che possano rendere riconoscibile un paziente?
- Il tono è informativo o punta su urgenza, paura, offerta?
- Hai controllato il regolamento del tuo Ordine e, nei casi dubbi, chiesto un parere?
Molti Ordini offrono una consulenza deontologica agli iscritti e alcuni rilasciano, su richiesta facoltativa, una dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario: è lo strumento più sicuro per una campagna importante.
Cosa rischi se sbagli
La pubblicità non trasparente o non veritiera è una violazione deontologica (art. 40 del Codice) e un illecito disciplinare (DPR 137/2012, art. 4, c. 3). Le sanzioni le decide il Consiglio regionale dell'Ordine e vanno, secondo la gravità, dall'avvertimento alla censura, alla sospensione fino a un anno e alla radiazione (L. 56/1989, art. 26). Per le comunicazioni sanitarie con elementi attrattivi o suggestivi, l'Ordine procede in via disciplinare e segnala la violazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 145/2018, art. 1, c. 536).
Domande frequenti
Posso pubblicare il prezzo delle sedute sul sito?
Sì: il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni sono tra i contenuti ammessi dall'art. 40 del Codice deontologico e dall'art. 4 del DPR 137/2012. Indica il prezzo completo, con rivalsa ENPAP e bollo quando dovuto, senza presentarlo come un'offerta.
Posso fare inserzioni a pagamento su Instagram o Google?
Sì, il mezzo è libero. Il testo deve restare informativo: niente sconti, urgenza o promesse di risultato, che per le professioni sanitarie la L. 145/2018 (art. 1, c. 525) esclude espressamente.
Posso scrivere di essere specializzata in un tema?
«Specializzazione» richiama un titolo: usala solo per titoli conseguiti, con il nome esatto (per esempio la specializzazione in psicoterapia). Per le aree di interesse è più corretto «mi occupo di» o «formazione in», citando il corso.
Serve l'autorizzazione dell'Ordine per pubblicizzarsi?
In generale no: il DPR 137/2012 ammette la pubblicità con ogni mezzo e l'Ordine verifica a posteriori. Alcuni Ordini regionali prevedono una dichiarazione di conformità facoltativa o regole proprie: controlla quelle del tuo.
Posso pubblicare le recensioni dei pazienti sul mio sito?
È la scelta più rischiosa: le testimonianze sono considerate suggestive e alcuni regolamenti regionali le vietano. Per le recensioni sulle piattaforme vedi la guida dedicata alle recensioni online.
Fonti
Fonti consultate a ottobre 2026.
- Codice deontologico degli psicologi italiani, testo vigente, artt. 11, 23, 28, 36, 38, 39, 40 – CNOP
- Il Consiglio di Stato sul referendum: la premessa etica va sottoposta a referendum – CNOP
- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 10376/2024 – Giustizia amministrativa
- DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 4 – pubblicità informativa – Normattiva
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 525 e 536 – Normattiva
- d.l. 13 giugno 2023, n. 69, art. 6 – pubblicità nel settore sanitario – Normattiva
- d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2 – Normattiva
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3 – psicoterapia – Normattiva
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 26 – sanzioni disciplinari – Normattiva
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 9 – psicologia professione sanitaria – Normattiva
- Regolamento in materia di pubblicità delle attività oggetto della professione di psicologo – Ordine degli Psicologi della Toscana
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Contenuto informativo, aggiornato a ottobre 2026: non sostituisce il parere del tuo commercialista o consulente. Le norme cambiano: controlla sempre le fonti ufficiali indicate.