Sito web dello psicologo: informazioni obbligatorie e checklist

Sito web dello psicologo: cosa è obbligatorio inserire, dalla partita IVA in home page all'Ordine con numero di iscrizione, a privacy e cookie. Checklist.

11 min di lettura

Questa guida dice cosa deve esserci. Cosa si può scrivere per presentarsi, con esempi, è nella guida alla pubblicità dello psicologo su sito e social.

Facsimile del piè di pagina del sito di una psicologa con le informazioni obbligatorie: Ordine, numero di iscrizione, partita IVA, indirizzo, email, Codice deontologico, privacy e cookie
Esempio con dati inventati: un piè di pagina con tutti i dati obbligatori.
InformazioneNormaDove metterla
Partita IVAArt. 35, c. 1, DPR 633/1972 (dal 2027 art. 68 Testo unico IVA); d.lgs. 70/2003, art. 7, lett. gHome page, di solito nel piè di pagina
Nome e cognomeD.lgs. 70/2003, art. 7, lett. aPiè di pagina e pagina contatti
Indirizzo (domicilio o sede)Art. 7, lett. bPiè di pagina o pagina contatti
Contatto rapido, con emailArt. 7, lett. cPagina contatti
Ordine e numero di iscrizioneArt. 7, lett. f, n. 1Piè di pagina o «Chi sono»
Titolo professionale e Stato che lo ha rilasciatoArt. 7, lett. f, n. 2«Chi sono»
Riferimento al Codice deontologico e a come consultarloArt. 7, lett. f, n. 3Link a psy.it nel piè di pagina
Prezzi chiari, con indicazione di imposte e costi aggiuntiviArt. 7, lett. h, se li pubblichiPagina tariffe
Informativa privacyGDPR, art. 13Pagina dedicata, link nel piè di pagina e nei moduli
Cookie policy e banner, se servonoLinee guida del Garante 2021Banner al primo accesso e pagina dedicata

Le informazioni dell'art. 7 devono essere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, e vanno tenute aggiornate: un piè di pagina presente su tutte le pagine è il modo più semplice. Il codice REA o del registro delle imprese (art. 7, lett. d) riguarda imprese e società, non lo psicologo che lavora da solo.

Il d.lgs. 70/2003 vale anche per un sito vetrina?

La norma riguarda chi presta un servizio della società dell'informazione, cioè un'attività economica svolta online. Un sito che presenta lo studio e permette di contattare o prenotare rientra nella lettura prudente più diffusa; in ogni caso sono dati che costano poco inserire e che rassicurano chi cerca uno psicologo. Le violazioni dell'art. 7 sono punite con una sanzione amministrativa da 103 a 10.000 euro (art. 21).

La partita IVA anche se le sedute sono esenti?

Sì. Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA, ma lo psicologo resta titolare di partita IVA e l'art. 35 chiede di indicarla nella home page dell'eventuale sito. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (risoluzione 60/E del 2006) che l'obbligo vale anche per i siti usati solo per farsi conoscere, senza vendite online.

Dal 1° gennaio 2027 la regola passa nell'art. 68, comma 1, del Testo unico IVA (d.lgs. 10/2026), con la stessa formula: partita IVA «nella home-page dell'eventuale sito web». Da verificare con il commercialista la sanzione per chi la omette: le fonti professionali la collegano all'art. 11 del d.lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro dopo la riforma del 2024), che dal 2027 confluisce nel Testo unico delle sanzioni tributarie.

Come presentare titolo e iscrizione all'Albo

Formula chiara, con dati inventati:

Alcune attenzioni:

  • «Psicoterapeuta» solo se hai la specializzazione in psicoterapia (L. 56/1989, art. 3) e risulti tale nell'Albo: chi visita il sito può verificarlo nell'Albo online.
  • Titoli e specializzazioni veri, completi e verificabili: è il contenuto tipico della pubblicità informativa ammessa (DPR 137/2012, art. 4; Codice deontologico, art. 40).
  • Sede dell'Ordine: indica l'Ordine regionale o provinciale a cui sei iscritto, non solo «Ordine degli Psicologi».
  • Codice deontologico: basta un link alla pagina del Consiglio Nazionale (psy.it) con la dicitura «Codice deontologico degli psicologi italiani».

Informativa privacy

Se il sito raccoglie dati personali, anche solo con un modulo di contatto o di prenotazione, serve un'informativa (GDPR, art. 13): chi è il titolare, quali dati, per quali finalità e su quale base, per quanto tempo, a chi vengono comunicati (per esempio il fornitore del sito o del gestionale), quali diritti ha la persona e come esercitarli, il diritto di reclamo al Garante.

Nei moduli chiedi solo i dati che servono per richiamare o fissare il primo appuntamento: nome, contatto, preferenze di orario. Un campo libero «motivo della richiesta» invita a scrivere dati sanitari prima ancora del primo colloquio: se lo tieni, spiega nell'informativa come vengono trattati. Gli adempimenti dello studio (registro dei trattamenti, nomine dei fornitori) sono nella guida al GDPR per psicologi.

Le linee guida del Garante del 10 giugno 2021 distinguono:

  • cookie tecnici: necessari al funzionamento del sito, non chiedono consenso, ma vanno descritti nell'informativa;
  • cookie analitici: equiparati ai tecnici solo a certe condizioni (dati aggregati, indirizzi IP minimizzati, nessun incrocio con altri dati); altrimenti serve il consenso;
  • cookie di profilazione e strumenti di terze parti (pixel dei social, mappe e video incorporati che tracciano): servono consenso preventivo e un banner.

Il banner deve permettere di rifiutare con la stessa facilità con cui si accetta: la chiusura con la «X» equivale a un rifiuto, e lo scorrimento della pagina non vale come consenso.

Schema per il sito dello psicologo: quando servono il banner dei cookie e il consenso secondo le linee guida del Garante
Banner sì o no: dipende dagli strumenti che il sito carica.
Lascia che il resto vada da sé

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Prezzi, prenotazioni e pagamenti online

Devo pubblicare le tariffe?

No, non è obbligatorio. Il Codice deontologico (art. 40) e il DPR 137/2012 (art. 4) consentono di indicare prezzi e costi delle prestazioni. Se li pubblichi, devono essere chiari e completi (d.lgs. 70/2003, art. 7, lett. h): per esempio «Seduta individuale di 50 minuti: 70 euro, più rivalsa ENPAP 2% (1,40 euro)», e indica se si aggiunge la marca da bollo sopra 77,47 euro. Come fissare la tariffa è spiegato nella guida alle tariffe dello psicologo.

Prenotazione e pagamento dal sito

Le regole del Codice del consumo sui contratti a distanza (informazioni precontrattuali, diritto di recesso di 14 giorni) non si applicano ai servizi sanitari resi da professionisti sanitari ai pazienti (d.lgs. 206/2005, art. 47, c. 1, lett. b). Valgono invece per attività non sanitarie vendute online, come corsi o percorsi formativi a privati: in quel caso servono anche le informazioni sul recesso.

Per le sedute conviene comunque scrivere in modo visibile, accanto al pulsante di prenotazione, la policy disdette e i modi di pagamento: vedi il modello di policy disdette e la guida al POS obbligatorio.

Se usi la prenotazione online di Fuoriseduta, dal sito basta un pulsante che porta agli orari liberi: i dati della prenotazione arrivano nel gestionale, su server nell'Unione Europea, invece che nella casella email del sito.

Altri obblighi da conoscere

  • Accessibilità: dal 28 giugno 2025 l'European Accessibility Act (d.lgs. 82/2022) impone requisiti di accessibilità ad alcuni servizi digitali per i consumatori, ma le microimprese che forniscono servizi (meno di 10 persone e fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro) sono escluse. Un sito leggibile, con testi alternativi alle immagini e contrasto adeguato, resta una buona pratica.
  • Polizza professionale: non va pubblicata sul sito, ma i suoi estremi e il massimale vanno comunicati al paziente quando assumi l'incarico (DPR 137/2012, art. 5). Vedi la guida all'assicurazione dello psicologo.
  • Forma societaria: se lavori come società o studio associato con partita IVA propria, sul sito vanno i dati della società (denominazione, sede, partita IVA e, per le società, i dati del registro delle imprese).
  • Indirizzi coerenti: lo stesso nome, indirizzo e telefono su sito, profilo Google e directory aiutano anche nella ricerca locale. Vedi la guida al profilo su Google Maps.

Errori frequenti

  • Partita IVA solo nella pagina contatti e non raggiungibile dalla home page.
  • «Iscritta all'Albo» senza indicare quale Ordine e quale numero.
  • Titolo di psicoterapeuta usato durante la scuola di specializzazione, prima del titolo.
  • Banner dei cookie con il solo pulsante «Accetta», o mappe e video caricati prima del consenso.
  • Modulo di contatto senza link all'informativa privacy.
  • Prezzi indicati «a partire da» senza dire cosa si aggiunge (rivalsa, bollo).
  • Testimonianze di pazienti o promesse di risultato: sono temi di pubblicità e deontologia, trattati nelle guide sulla pubblicità e sulle recensioni online.

Checklist del sito

  1. Partita IVA visibile dalla home page, di solito nel piè di pagina di tutte le pagine.
  2. Nome e cognome, titolo professionale e Stato in cui è stato conseguito.
  3. Ordine regionale o provinciale e numero di iscrizione.
  4. Indirizzo dello studio o del domicilio professionale.
  5. Email e un altro contatto rapido (telefono o modulo).
  6. Link al Codice deontologico degli psicologi italiani su psy.it.
  7. Informativa privacy, linkata nel piè di pagina e in ogni modulo.
  8. Banner e cookie policy, se usi cookie non tecnici o contenuti di terze parti.
  9. Prezzi, se li pubblichi, completi di rivalsa ENPAP e bollo.
  10. Policy disdette e modi di pagamento vicino alla prenotazione.
  11. Controllo una volta l'anno: indirizzi, numero di iscrizione, titoli e link funzionanti.

Domande frequenti

La partita IVA deve essere proprio nella home page?

Sì: l'art. 35 del DPR 633/1972 chiede di indicarla nella home page dell'eventuale sito web. Un piè di pagina presente su tutte le pagine, home compresa, soddisfa l'obbligo.

Ogni quanto va aggiornato il sito?

Ogni volta che cambia un dato obbligatorio: il d.lgs. 70/2003 (art. 7, c. 2) chiede di tenere aggiornate le informazioni. In pratica: subito per trasferimenti, nuovo Ordine o nuova partita IVA, e un controllo completo una volta l'anno.

Posso indicare l'indirizzo di uno studio che uso solo a ore?

Sì, se ricevi davvero lì e il contratto con chi ti concede lo spazio lo consente. Se lavori in più studi indicali tutti, con i giorni in cui ci sei: vedi la guida all'affitto dello studio a ore.

No: per i soli cookie tecnici non serve il consenso né il banner, ma vanno descritti nell'informativa. Se aggiungi statistiche non anonimizzate, pixel, mappe o video di terze parti, il banner serve.

Il paziente che prenota dal sito ha diritto di recesso di 14 giorni?

No, per le sedute: il Codice del consumo esclude dalle regole sui contratti a distanza i servizi sanitari resi da professionisti sanitari ai pazienti. Le disdette si regolano con la tua policy, comunicata prima della prenotazione.

Devo pubblicare gli estremi della polizza professionale?

No. Gli estremi della polizza e il massimale vanno comunicati al paziente al momento dell'incarico (DPR 137/2012, art. 5), non pubblicati sul sito.

Fonti

Fonti consultate a ottobre 2026.

Prova Fuoriseduta

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Contenuto informativo, aggiornato a ottobre 2026: non sostituisce il parere del tuo commercialista o consulente. Le norme cambiano: controlla sempre le fonti ufficiali indicate.

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