Gli psicologi devono fare gli ECM?
Sì. Dal 2018 la psicologia è una professione sanitaria (L. 3/2018, art. 9) e l'obbligo di formazione continua riguarda tutti i professionisti sanitari, dipendenti e liberi professionisti: il Manuale nazionale sulla formazione continua lo definisce un requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale (d.lgs. 502/1992, art. 16-quater).
L'obbligo decorre dal 1° gennaio successivo all'iscrizione all'Albo. Chi si iscrive a metà triennio deve maturare i crediti solo per gli anni che restano, calcolati in proporzione (un terzo dell'obbligo per ogni anno). Se hai appena iniziato a lavorare in proprio, gli altri adempimenti sono nella guida alla partita IVA da psicologo.
| Situazione | Obbligo 2026-2028, prima delle riduzioni |
|---|---|
| Iscritta o iscritto da prima del 2026 | 150 crediti |
| Iscrizione nel 2026 (obbligo dal 2027, due anni) | 100 crediti |
| Iscrizione nel 2027 (obbligo dal 2028, un anno) | 50 crediti |
| Iscrizione nel 2028 | Nessun obbligo in questo triennio; si parte dal 2029 |
Quanti crediti servono nel 2026-2028: obbligo e riduzioni
La delibera CNFC n. 1/2026 fissa i 150 crediti e applica le riduzioni previste dal Manuale (par. 1.1, punti 1 e 2) e dalle delibere sul dossier formativo (20 novembre 2025), sui crediti compensativi (3 luglio 2025) e sui vaccini. Il riepilogo pubblicato da Agenas:
| Riduzione | Crediti in meno | Chi ne ha diritto |
|---|---|---|
| Crediti del triennio precedente | 30 | Tra 121 e 150 crediti maturati nel 2023-2025 |
| Crediti del triennio precedente | 15 | Tra 80 e 120 crediti maturati nel 2023-2025 |
| Dossier formativo individuale | 40 | Chi lo costruisce sul portale Co.Ge.A.P.S. nel 2026 o nel 2027 |
| Dossier formativo di gruppo | 30 | Chi fa parte di un dossier di gruppo costruito nel 2026 o nel 2027 |
| Dossier soddisfatto nel 2023-2025 | 20 | Chi ha realizzato il dossier individuale o di gruppo nel triennio precedente |
| Vaccini e strategie vaccinali | Fino a 10 | Pari ai crediti su questa tematica maturati nel 2023-2025 |
| Regolarità nei trienni precedenti | 20 (15 o 10) | Chi al 3 luglio 2025 era già certificabile per il 2014-2016, il 2017-2019 e il 2020-2022; 15 crediti se l'obbligo è iniziato nel 2017-2019, 10 se è iniziato nel 2020-2022 (delibera CNFC n. 1/2025, art. 3) |
I due bonus del dossier (individuale e di gruppo) non sono cumulabili tra loro. Il Manuale in vigore (marzo 2024) prevede che la riduzione per i crediti del triennio precedente si sommi a quelle del dossier, e la delibera n. 1/2026 rinvia proprio a quel paragrafo; la delibera sui crediti compensativi tiene fermi gli altri bonus. Il nuovo Manuale annunciato per il 2026 non è ancora pubblicato a ottobre 2026: la somma delle riduzioni è quindi da verificare sulla tua posizione nel portale Co.Ge.A.P.S., che fa il calcolo definitivo.
Esempio
Dati di fantasia: psicologa iscritta all'Albo dal 2019 che nel 2023-2025 ha maturato 128 crediti, non ha diritto ad altre riduzioni e costruisce il dossier individuale nel 2026.
- Obbligo standard: 150 crediti.
- Riduzione per i 128 crediti del 2023-2025 (fascia 121-150): -30.
- Riduzione per il dossier individuale costruito nel 2026: -40.
- Obbligo da raggiungere entro il 31 dicembre 2028: 80 crediti.
Se poi realizza il dossier, nel triennio 2029-2031 avrà un ulteriore bonus di 30 crediti.
Il dossier formativo: conviene farlo nel 2026
Il dossier formativo è un piano della propria formazione: scegli in anticipo gli obiettivi formativi (tecnico-professionali, di processo e di sistema) e poi segui corsi coerenti. Si costruisce nell'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S.
- Quando: la costruzione è consentita solo nel 2026 e nel 2027 (delibera CNFC n. 3/2025). Il dossier comprende comunque tutte le partecipazioni del triennio.
- Bonus subito: 40 crediti in meno per il dossier individuale, 30 per quello di gruppo.
- Bonus dopo: se il dossier è realizzato, 30 crediti (individuale) o 20 (gruppo) in meno nel triennio successivo.
Per chi lavora in proprio è la riduzione più consistente e costa poco tempo: conviene costruirlo entro il 31 dicembre 2027.
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Come si acquisiscono i crediti
| Modalità | Come funziona | Limiti (Manuale 2024) |
|---|---|---|
| Eventi di provider accreditati | Corsi residenziali, formazione a distanza (FAD), formazione sul campo | Massimo 50 crediti da un singolo evento |
| Docenza, tutoraggio, moderazione | Crediti per chi insegna o modera in eventi ECM | Insieme alla formazione individuale, fino al 60% dell'obbligo |
| Formazione individuale | Pubblicazioni, ricerca, formazione all'estero, autoformazione | Autoformazione massimo 20% dell'obbligo |
| Partecipazione da discente | Eventi erogati da provider | Almeno il 40% dell'obbligo |
| Reclutamento da sponsor | Partecipazione pagata da un'impresa del settore sanitario | Massimo un terzo dell'obbligo |
I limiti in tabella sono quelli del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario pubblicato a marzo 2024 per il triennio 2023-2025. A marzo 2026 la Commissione ha approvato nuovi criteri per l'assegnazione dei crediti (delibera n. 10/2026): da verificare se e come cambiano le percentuali per il 2026-2028.
Per il triennio 2026-2028 la delibera CNFC n. 2/2026 ha individuato 17 tematiche di interesse nazionale, tra cui salute mentale, responsabilità professionale, sanità digitale e donne e minori vittime di violenza; a ottobre 2026 la tematica sul fentanyl è stata allargata alle dipendenze patologiche. Gli eventi su queste tematiche danno 0,3 crediti in più per ogni ora di formazione.
Esoneri ed esenzioni
- Esonero per formazione universitaria: chi frequenta corsi universitari o equiparati attinenti, tra cui la scuola di specializzazione in psicoterapia, ha una riduzione di un terzo dell'obbligo per ogni anno di frequenza, su richiesta.
- Esenzione per sospensione dell'attività: congedo di maternità o paternità, congedo parentale, malattia e altri casi elencati dal Manuale danno 2 crediti di riduzione ogni 15 giorni continuativi, fino a un terzo dell'obbligo per anno. I crediti acquisiti durante l'esenzione non contano. Per chi lavora in proprio valgono gli stessi istituti, dove applicabili; per le tutele economiche nello stesso periodo vedi maternità ENPAP e malattia e infortunio.
Esoneri ed esenzioni non sono automatici: vanno chiesti all'Ordine dall'area riservata di Co.Ge.A.P.S.
Come verificare i propri crediti ECM
- Accedi al portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie), nell'area riservata del professionista. È l'anagrafe che raccoglie i crediti di tutti i provider, nazionali e regionali, e che usano gli Ordini per la certificazione.
- Controlla la situazione per triennio: crediti registrati, obbligo calcolato, riduzioni applicate, eventuale debito dei trienni precedenti.
- Aspetta i tempi di registrazione: il provider ha 90 giorni dalla fine dell'evento per comunicare i crediti. Per i corsi FAD conta la data di fine del corso, non quella in cui l'hai completato tu.
- Segnala le partecipazioni mancanti con la procedura del portale, allegando l'attestato.
- Inserisci esoneri, esenzioni e formazione individuale (per esempio la frequenza della scuola di psicoterapia).
- Costruisci il dossier formativo se non l'hai ancora fatto (entro il 2027).
- Scarica l'attestazione dei crediti quando ti serve; a fine triennio l'Ordine rilascia la certificazione.
Il servizio myECM di Agenas mostra solo i crediti degli eventi dei provider accreditati a livello nazionale: per il quadro completo il riferimento è Co.Ge.A.P.S. Conserva comunque gli attestati di tutti i corsi.
Crediti mancanti: recupero del 2023-2025 e dei trienni precedenti
| Triennio | Fino a quando recuperare | Note |
|---|---|---|
| 2023-2025 | 31 dicembre 2028 | Spostamento dei crediti consentito fino al 30 giugno 2029 (L. 26/2026; delibera CNFC n. 1/2026, punto 3) |
| 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 | 31 dicembre 2028, con i crediti compensativi | Gli Ordini spostano automaticamente i crediti in eccesso tramite Co.Ge.A.P.S. (delibera CNFC n. 1/2025) |
I crediti compensativi sono quelli acquisiti oltre il proprio obbligo: servono a coprire i debiti dei trienni in cui non sei certificabile. Chi deve recuperare può quindi fare più crediti del necessario nel 2026-2028.
Attenzione a un punto: i crediti recuperati servono a mettersi in regola con l'Ordine, ma per l'assicurazione conta il 70% dell'obbligo del triennio 2023-2025 (d.l. 152/2021, art. 38-bis). Da verificare con la propria compagnia se e come considera i crediti recuperati dopo il 31 dicembre 2025.
Cosa succede se non si raggiungono i crediti
- Assicurazione: l'efficacia della polizza dei professionisti sanitari è condizionata ad almeno il 70% dell'obbligo formativo dell'ultimo triennio. Sotto la soglia la compagnia può contestare la copertura in caso di sinistro. Vedi la guida all'assicurazione dello psicologo.
- Ordine: per il Codice deontologico la violazione dell'obbligo di formazione continua è un illecito disciplinare (art. 5 del testo vigente). L'Ordine certifica i crediti a fine triennio; per la tua situazione chiedi al tuo Ordine regionale.
- Incarichi: enti, strutture e committenti possono chiedere l'attestazione dei crediti per affidare incarichi o convenzioni.
Checklist del triennio 2026-2028
- Entro il 2026: controlla su Co.Ge.A.P.S. i crediti del 2023-2025 e le riduzioni applicate.
- Entro il 2027: costruisci il dossier formativo individuale (o entra in uno di gruppo).
- Ogni anno: distribuisci i crediti senza concentrarli nell'ultimo semestre; scegli corsi su tematiche di interesse nazionale pertinenti al tuo lavoro.
- Ogni anno: verifica che i corsi compaiano sul portale entro 90 giorni dalla fine.
- Se hai debiti dei trienni precedenti: fai crediti in più entro il 31 dicembre 2028.
- Al rinnovo della polizza: verifica la clausola sui crediti ECM.
La formazione è anche un costo dello studio da mettere in conto quando fissi le tariffe; per come incide sulle imposte nel tuo regime chiedi al commercialista.
Domande frequenti
Quanti crediti ECM servono a uno psicologo nel 2026-2028?
L'obbligo standard è di 150 crediti, al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni (delibera CNFC n. 1/2026). Con le riduzioni per il triennio precedente e il dossier formativo può scendere in modo significativo: il valore esatto è sul portale Co.Ge.A.P.S.
Gli ECM sono obbligatori anche per chi lavora solo in libera professione?
Sì: l'obbligo riguarda tutti i professionisti sanitari, dipendenti e liberi professionisti. Dal 2018 la psicologia è una professione sanitaria (L. 3/2018, art. 9).
Fino a quando posso recuperare i crediti del 2023-2025?
Fino al 31 dicembre 2028, con la possibilità di spostare i crediti fino al 30 giugno 2029 (L. 26/2026 e delibera CNFC n. 1/2026). Per l'assicurazione resta però rilevante il 70% dell'obbligo del triennio.
Dove controllo i miei crediti ECM?
Nell'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S., che raccoglie i crediti di tutti i provider. Il servizio myECM di Agenas mostra solo quelli dei provider nazionali.
La scuola di specializzazione in psicoterapia vale per gli ECM?
Dà diritto a un esonero: una riduzione di un terzo dell'obbligo per ogni anno di frequenza, da chiedere all'Ordine tramite Co.Ge.A.P.S.
Entro quando va costruito il dossier formativo?
Nel 2026 o nel 2027. Dà 40 crediti di riduzione se individuale e 30 se di gruppo; se realizzato, dà un ulteriore bonus nel triennio successivo.
Fonti
Fonti consultate a ottobre 2026.
- Delibere della Commissione nazionale per la formazione continua (elenco, con le delibere n. 10/2026 e del 30 settembre 2026 sulle dipendenze patologiche) – Agenas
- Obbligo formativo triennio 2026-2028 e riduzioni previste – Agenas
- Recupero obbligo formativo triennio 2023-2025 – Agenas
- Dossier formativo: novità per il triennio 2026-2028 – Agenas
- Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (marzo 2024) – Agenas
- Tematiche di interesse nazionale – Agenas
- myECM – Agenas
- Delibera CNFC n. 1/2026 – obbligo formativo 2026-2028 – Agenas
- Delibera CNFC n. 2/2026 – tematiche di interesse nazionale 2026-2028 – Agenas
- Tematiche di interesse nazionale 2026-2028 e incremento di 0,3 crediti per ora – Agenas
- Delibera CNFC n. 1/2025 – recupero 2020-2022, crediti compensativi e premialità – Agenas
- Delibera CNFC n. 3/2025 sul dossier formativo 2026-2028 – Agenas
- Codice deontologico degli psicologi italiani, testo vigente, art. 5 – CNOP
- Co.Ge.A.P.S. – Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie – Co.Ge.A.P.S.
- d.l. 6 novembre 2021, n. 152, art. 38-bis – ECM e polizze – Normattiva
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 9 – psicologia professione sanitaria – Normattiva
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16-quater – formazione continua – Normattiva
Fuoriseduta manda i promemoria, incassa, emette le fatture con ENPAP e bollo e le invia al Sistema TS. Guarda la demo senza registrarti e lascia la tua email per ricevere un avviso all'apertura.
Contenuto informativo, aggiornato a ottobre 2026: non sostituisce il parere del tuo commercialista o consulente. Le norme cambiano: controlla sempre le fonti ufficiali indicate.